Con l’entrata in vigore della legge Gelli, sono state disciplinate le autorizzazioni relative alle misure altre come l’autoassicurazione e l’autoritenzione del rischio, oltre ad essere state disciplinate le argomentazioni circa il trasferimento del rischio nel caso di subentro contrattuale di un’impresa assicurativa; l’obbligatorietà di bilancio per fondi rischio e per fondi di risarcimento danni e la durata temporale con relativa efficacia della copertura assicurativa.
Cosa copre l’assicurazione
L’assicuratore potrà esercitare diritto di rivalsa sul professionista che non risulti in regola con le nuove normative riguardanti il proprio aggiornamento continuo. Per quanto riguarda le responsabilità contrattuali, queste sono oggetto di copertura assicurativa in caso di: “morte, lesioni personali, distruzione e deterioramento di beni cagionati a terzi e prestatori d’opera con dolo o colpa grave dal personale operante a qualunque titolo presso la stessa.” Questo si rivolge a tutti gli operatori sociosanitari, compresi coloro che sono in formazione, sperimentazione e ricerche cliniche, purchè in convenzione con l’Istituto Sanitario Nazionale.
Anche per la copertura extracontrattuale ci sono delle normative e comprende tutti gli operatori sanitari, scelti dai pazienti in modo autonomo ed indipendente.
La copertura assicurativa assicura indennità anche in caso l’operatore sanitario si trovi ad operare il proprio mestiere al di fuori di strutture medico sanitarie pubbliche, private o convenzionate, o comunque si trovi ad esercitare al di fuori delle strutture intese. Anche in questi casi l’assicuratore ha diritto di rivalsa, nel caso si verifichino trasgressioni in merito alla regolamentazione esplicata.
Esiste la possibilità di registrare una sola polizza assicurativa per un gruppo di operatori sanitari, determinandone la collettività, sotto controllo di direzione sindacale.
Termine del contratto assicurativo e massimali
Per ogni termine del contratto assicurativo, è possibile che la polizza subisca delle variazioni nelle somme da versare, a piacere dell’agenzia che lo ha stipulato; queste differenze saranno in ogni caso coerenti e proporzionate in base a variabili che devono risultare chiare nelle spiegazioni e trasparenti nei criteri.
I massimali sono differenti a seconda del luogo cui è destinato il contratto assicurativo: per laboratori analisi e strutture di ricerca e di cura, parliamo di una cifra attorno ad un milione di euro per sinistro; per strutture dove non vengono svolte attività di chirurgia, ortopedia, anestesiologia e parto, il massimale è di due milioni di euro; per quelle strutture dove invece le suddette attività vengono garantite, la cifra sale fino a quattro milioni di euro.
Per quanto riguarda i professionisti che operano al di fuori delle strutture sanitarie, si garantisce un massimale di un milione di euro in caso siano escluse attività legate alla chirurgia, all’ortopedia, all’analestesiologia e al parto; due milioni per i professionisti che invece li praticano.
Oltre il periodo di garanzia espressamente citato nel contratto, c’è la possibilità che questo venga esteso per le richieste dI risarcimento presentate nella prima volta entro i dieci anni successivi alla dismessa del contratto in questione.
Recessione del contratto e deroghe al risarcimento
L’assicuratore può recedere il contratto solo in caso di reiterata colpa grave del contraente. Le eccezioni al risarcimento sono le seguenti: fatti derivanti da attività non opzionate dal contratto; domande di risarcimento presentate oltre i tempi di scadenza; limitazioni quantitative del contratto e mancato adempimento del pagamento del premio assicurativo.
Assunzione del rischio e stipulazione del fondo
È possibile optare per altre metodologie assicurative: si può operare mediante assunzione del rischio, a patto che i vertici della struttura sanitaria siano tutti consapevoli. La stipulazione del fondo di risarcimento viene garantito dalla normativa ed esplicato, nelle specifiche, dallo stesso ed è strettamente legato al bilancio aziendale, di cui deve assolutamente far parte in modo inderogabile.
Lascia un commento