Vi sono alcune particolari categorie di professionisti che, nell’espletamento della loro attività possono incorrere in spiacevoli contenziosi giudiziari circa il loro effettivo operato; per alcune categorie, infatti, è maggiore il rischio di incappare in pesanti richieste risarcitorie a fronte di un danno cagionato ad un proprio cliente.
A tutela del professionista stesso e del cliente, il legislatore ha ritenuto opportuno emanare una serie di norme che hanno disciplinato e sancito l’obbligatorietà di una copertura assicurativa adeguata da parte di numerosi gruppi professionali tra cui quello a cui appartengono gli operatori in campo sanitario.
La Riforma delle Professioni
Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 137 emanato il 14 agosto 2012 in attuazione di una legge dell’anno precedente, è stato il primo passo verso un cambiamento significativo nel campo dell’esercizio della professione medica. Tale decreto, infatti, ha sancito l’obbligo di sottoscrizione di un’adeguata copertura assicurativa in grado di garantire contro gli eventuali danni cagionati a terzi da parte di un medico durante la sua attività lavorativa.
Dal 14 agosto 2014, tale obbligo riguarda sia i medici che operano in qualità di lavoratore dipendente presso strutture sanitarie pubbliche o private, sia i medici che prestano attività professionale indipendente in regime di intramoenia e extramoenia. Anche i dipendenti di strutture pubbliche che prestano saltuariamente attività privata, sono obbligati a sottoscrivere una polizza di responsabilità civile professionale.
Tali polizze assicurative tutelano il patrimonio personale del medico a fronte di richieste risarcitorie avanzate da terzi che ritengono di aver ricevuto danno da una prestazione professionale del medico a fronte di un suo errore o negligenza. Tutelano altresì il professionista nel caso in cui subisca attività di rivalsa da parte della struttura sanitaria in cui opera a fronte di una sua diretta responsabilità nel cagionamento danni a terzi.
Fatti salvi i casi di esclusione specifica, le assicurazioni professionali coprono la maggior parte delle controversie legate all’attività professionale esercitata comprese le eventuali spese legali.
La legge Gelli Bianco
In evoluzione a quanto già previsto dalla Riforma delle Professioni, nel gennaio 2018 è diventata attuativa la Legge Gelli del 2017 con la quale si stabilisce l’obbligo per le strutture pubbliche sanitarie di sottoscrizione in prima persona di una polizza assicurativa professionale a copertura dei risarcimenti richiesti per errori professionali.
In conseguenza di ciò, in caso di contenzioso, i Terzi dovranno avanzare richiesta danni in prima battuta alla struttura ospedaliera ove si è verificato l’errore medico. In tal modo il legislatore è andato a ridefinire il rapporto contrattuale che lega la struttura sanitaria al personale medico dipendente che rimane responsabile personalmente solo in caso di colpa grave ed ha reso meno complesse le azioni risarcitorie intentate da pazienti.
Tutti i medici che, invece, operano in regime di libera professione, rimangono responsabili personalmente delle loro prestazioni professionali sia in caso di colpa lieve sia in caso di colpa grave.
Le sanzioni previste dalla legge
Il mancato adempimento dell’obbligo di sottoscrizione di assicurazione professionale obbligatoria, è disciplinato dalla legge e precisa che il professionista potrà essere perseguibile per illecito professionale. Tra le sanzioni che il Consiglio di Disciplina può commisurare al medico inadempiente vi è la censura professionale, la sospensione dall’attività fino a due anni e la radiazione dall’albo.
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