Con l’entrata in vigore della legge Gelli, sono state disciplinate le autorizzazioni relative alle misure altre come l’autoassicurazione e l’autoritenzione del rischio, oltre ad essere state disciplinate le argomentazioni circa il trasferimento del rischio nel caso di subentro contrattuale di un’impresa assicurativa; l’obbligatorietà di bilancio per fondi rischio e per fondi di risarcimento danni e la durata temporale con relativa efficacia della copertura assicurativa.
Cosa copre l’assicurazione
L’assicuratore potrà esercitare diritto di rivalsa sul professionista che non risulti in regola con le nuove normative riguardanti il proprio aggiornamento continuo. Per quanto riguarda le responsabilità contrattuali, queste sono oggetto di copertura assicurativa in caso di: “morte, lesioni personali, distruzione e deterioramento di beni cagionati a terzi e prestatori d’opera con dolo o colpa grave dal personale operante a qualunque titolo presso la stessa.” Questo si rivolge a tutti gli operatori sociosanitari, compresi coloro che sono in formazione, sperimentazione e ricerche cliniche, purchè in convenzione con l’Istituto Sanitario Nazionale.
Anche per la copertura extracontrattuale ci sono delle normative e comprende tutti gli operatori sanitari, scelti dai pazienti in modo autonomo ed indipendente.